LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Normativa sull'esercizio delle attività venatorie in Regione Campania

GIURISPRUDENZA

 

INAFFIDABILITA’ NELL’UTILIZZO DELLE ARMI

Chi consente che un minorenne vada a caccia con il suo fucile perde il porto d’armi a prescindere dal modo in cui si chiude il procedimento penale. Lo ha stabilito il Tar della Liguria con due sentenze distinte (66/2023 e 67/2023) con le quali ha respinto il ricorso contro le decisioni di Questura e Prefettura. È vero che il processo penale s’era concluso con l’estinzione del reato per oblazione, ma la giustizia amministrativa segue regole più rigide e quanto accaduto è di per sé sufficiente a giustificare la dichiarazione d’inaffidabilità nell’utilizzo delle armi.

 

CACCIA CON PORTO D’ARMI NON VALIDO:
VIETATO IL RINNOVO

 

Anche se è scaduto soltanto un mese prima, andare a caccia con il porto d’armi non più valido è un comportamento che porta dritto al divieto di detenzione disposto dall’articolo 39 del Tulps. Lo ha chiarito la terza sezione del Consiglio di Stato (sentenza 804/2023), respingendo il ricorso di un cacciatore che s’era opposto alla decisione del Prefetto e del Tar della sua regione. Non conta l’assoluzione disposta in sede penale per la particolare tenuità del fatto: l’amministrazione è infatti chiamata a una valutazione più stringente che, oltre alla violazione della legge, tenga presenti tutti gli eventuali sintomi d’inaffidabilità. Il divieto previsto dall’art. 39 del Tulps è finalizzato non a sanzionare e reprimere reati, ma a prevenirli e a tutelare l’ordine pubblico; pertanto, giustifica il divieto anche il minimo elemento utile a incrinare ragionevolmente l’idea di un uso appropriato delle armi. Il cacciatore è stato considerato inaffidabile con una valutazione “legittimante ancorata” alla realtà e che giustifica la prognosi di un possibile abuso delle armi. Non è infine rilevante il fatto che “il mancato rinnovo della licenza sarebbe frutto di una mera dimenticanza”: già di per sé andare a caccia senza titolo valido comporta un abuso dell’arma che può “ragionevolmente essere posto a fondamento” del divieto.

 

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